a cura del Dottore Aberto Crocè – Studio D’Agostino
Le aziende e i professionisti possono beneficiare di una serie di agevolazioni contributive introdotte o modificate dalla legge di bilancio 2021, gli stessi hanno come obbiettivo primario quello di creare occupazione, si tratta di interessanti opportunità che consentono, se pur per un tempo imposto dalla legge, di abbattere o ridurre i costi del lavoro.
Gli incentivi che analizzeremo sono principalmente due:
- Esonero contributivo per le assunzioni e le stabilizzazioni di giovani under 36 (35 anni e 364 giorni);
possono accedere all’esonero contributivo tutti i datori di lavoro privati, i datori di lavoro imprenditori ex art. 2082 c.c., i datori di lavoro agricolo e i datori di lavoro non imprenditori.
L’esonero spetta per le assunzioni a tempo indeterminato o per le trasformazioni di contratto a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022 dei soggetti che a far data dell’evento incentivato:
- Non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro rapporto di lavoro;
- Non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età.
Non è richiesta l’assunzione a tempo pieno, in caso di contratto a tempo parziale l’importo del beneficio deve essere riproporzionato.
Lo sgravio spetta per tutte le categorie legali ad eccezione dei dirigenti, non spetta nel caso di contratti di apprendistato (neanche in caso di prosecuzione di contratto al termine del periodo di formazione), lavoro domestico e contratti di lavoro intermittente.
L’incentivo è pari al 100% della contribuzione a carico del datore di con il limite massimo di 6000€ annui, non rientrano nell’esonero i premi dovuti all’INAIL. Lo sgravio spetta per un periodo massimo di 36 mesi. È prevista una durata superiore dell’incentivo per i datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Campania, Molise, Basilicata, Puglia, Sicilia, Calabria e Sardegna. In questo caso il datore di lavoro può fruire del beneficio per 48 mesi, a condizione che il lavoratore sia assunto e resti occupato per l’intero periodo in attività nelle Regioni citate.
Il tetto massimo imposto dei 6000€ annui è fruibile in quote mensili pari a 500€ (6000/12), in caso di assunzioni o cessazioni in corso del mese il beneficio sarà calcolato considerando il valore giornaliero di 16,12€ (500/31).
L’INPS ha fornito le prime indicazioni con la circolare 56 del 12 aprile 2021, siamo ancora in attesa dell’approvazione da parte della commissione Europea.
- Esonero contributivo per l’assunzione di donne lavoratrici;
Per le assunzioni di donne lavoratrici possono accedere al beneficio tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, compresi i datori di lavoro del settore agricolo. L’esonero non trova applicazione nelle pubbliche Amministrazioni elencate dall’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
È possibile fruire del beneficio per le assunzioni di:
- Donne con almeno cinquant’anni di età e “disoccupate da oltre dodici mesi”;
- “donne di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili al finanziamento nell’ambito dei fondi strutturali dell’unione europea prive di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
- Donne di qualsiasi età che svolgono attività lavorativa in settori economici che siano caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e prive di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.
- Donne di qualsiasi età, ovunque residenti e “prive di un impego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi antecedente la data di assunzione
Tali settori e professioni di cui all’articolo 2, punto 4, lett. f) del Regolamento (UE) n. 651/2014.
L’incentivo spetta per le assunzioni a tempo determinato, indeterminato e per le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato.
L’incentivo introdotto dalla legge d bilancio 2021 è valido per le sole assunzioni/trasformazioni effettuate nel biennio 2021-2022, la misura all’esonero dal versamento è pari al 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari ai 6000€.
Il diritto alla fruizione dell’incentivo è subordinato alle seguenti condizioni generali:
- Regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziali, pertanto il DURC dovrà essere “regolare”;
- Assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
- Rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali o territoriali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori;
- L’assunzione dovrà comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti.
Anche in questo caso, l’efficacia delle disposizioni è subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea.
L’elenco degli incentivi fruibili è ben più ampio, in caso di necessità lo studio resta a disposizione per compiere delle valutazioni sulla base delle singole esigenze.