a cura dell’avv. Mattia Massa

Il continuo proliferare di nuovi strumenti di pagamento dovuto alla progressiva evoluzione tecnologica, porta a rendere nuovamente attuali alcune considerazioni in merito alle modalità di versamento delle retribuzioni da parte dei datori di lavoro.

Lo stesso Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), infatti, è di recente tornato ad affrontare il caso delle retribuzioni corrisposte dai datori di lavoro con modalità che non ne consentono la tracciabilità.

In particolare con nota Prot. 473 del 22 marzo 2021 INL fornisce un chiarimento in merito alla applicabilità del regime sanzionatorio della L. 2015/2017 art. 1, comma 903 (ovverosia della multa da Euro 1.000,00-5.000,00) per i casi di mancata esibizione da parte del datore di lavoro della documentazione attestante il pagamento delle retribuzioni con strumenti tracciabili, pure nell’ipotesi in cui lo stesso lavoratore dichiari in sede ispettiva di non avere percepito contanti.

Il rischio di irregolarità amministrativa e la conseguente ipotesi sanzionatoria, tuttavia, non deve essere l’unico tema di interesse per le parti del rapporto lavorativo.

Invero anche ai fini della prova dell’avvenuta corresponsione delle voci retributive, il pagamento per contanti continua a rimanere la modalità più rischiosa qualora non accompagnata da specifica dichiarazione per quietanza del soggetto percipiente, molto spesso tuttavia soggetta al vaglio di legittimità per la forma in cui viene resa.

Ecco allora i principi, in merito alle modalità di pagamento delle retribuzioni, costantemente riconosciuti dalla Giurisprudenza, che pongono a carico del datore di lavoro adempimenti (e accorgimenti) così riassumibili:

  • La firma del lavoratore sulla busta paga non costituisce di per sé prova dell’avvenuto pagamento;
  • La sola dichiarazione del lavoratore che confermi di essere stato pagato con strumenti tracciabili non è rilevante ai fini dell’esclusione della responsabilità del datore di lavoro, in assenza di prova concreta del pagamento tracciabile;
  • Il datore di lavoro ha l’obbligo di conservazione della documentazione e dell’esibizione agli ispettori;
  • Resta salva la facoltà del personale ispettivo di disporre verifiche presso gli Istituti di credito per il caso di dubbia corresponsione della retribuzione con strumenti tracciabili.